La QUOTA ASSOCIATIVA 2026 è stabilita in:

* l’art. 2 comma 2 dello Statuto Nazionale Federmanager introduce a partire dal 2025 altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo che non abbiano mai avuto precedenti rapporti di lavoro da dirigente o quadro apicale, quali i consiglieri di amministrazione con deleghe e gli amministratori unici nonché le alte professionalità, consulenziali o parasubordinate, assimilabili alla dirigenza purché operanti nel medesimo settore.
** si intendono coloro che abbiano un contratto collettivo anche aziendale sottoscritto da Federmanager (es. Confapi)
RICHIESTA DI ASSISTENZA O PRESTAZIONI SPECIFICHE:
Coloro i quali si iscrivono per esigenze contingenti e che, pertanto, necessitano di una consulenza specifica (quale, a titolo esemplificativo, l’assistenza nella risoluzione del rapporto di lavoro, la consulenza pensionistica, consulenza sul fondo di previdenza integrativa ecc.) o dell’assistenza per la sottoscrizione del verbale di conciliazione entro i primi tre mesi dall’iscrizione (termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di iscrizione), sono tenuti a versare, oltre al contributo ordinario relativo all’anno in corso, anche la quota intera dell’anno successivo in via anticipata (salvo conguaglio in caso di variazione dell’importo), nonché la quota una tantum.
Il totale dovuto corrisponde dunque a quota anno 2026 + quota anno 2027 + una tantum in base al ruolo di appartenenza riportato nella tabella soprastante.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
- Preferibilmente a mezzo bonifico bancario, intestato a FEDERMANAGER BERGAMO – SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIA specificando cognome e nome dell’iscritto, presso UNICREDIT SPA: c/c 000100504048
ABI 02008
CAB 11100
CIN R
IBAN IT19R0200811100000100504048
BIC SWIFT UNCRITM1300 - POS o contanti, direttamente presso gli uffici in Via Torquato Tasso, 58 – Bergamo
- Delega aziendale: vedasi modulo allegato
RINNOVO TACITO DELL’ISCRIZIONE
Ai sensi dell’Art.9 dello STATUTO, l’iscrizione è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui si manifesta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non venga presentato dall’associato formale atto di recesso entro la data del 31 dicembre.
Il recesso non è valido ove non sia comunicato in forma scritta a mezzo lettera raccomandata, oppure tramite mail purchè ci sia la prova dell’avvenuta ricezione, oppure con comunicazione consegnata direttamente presso la Sede dell’Associazione; l’associato recedente è comunque tenuto al pagamento dell’intera quota associativa dell’anno in corso.

