PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI
1.Destinatari
Può accedere al beneficio della pensione anticipata con 41 anni di contribuzione (limite che sarà oggetto di adeguamento alla speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019) il lavoratore che ha versato precedentemente al compimento del 19° anno di età, almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo (lavoro dipendente e autonomo) e che si trova nelle seguenti condizioni:
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2.Incumulabilità e incompatibilità
Se si accede alla pensione usufruendo della riduzione del requisito contributivo per i lavoratori precoci non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo, in Italia o all’estero, fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata e non si possono ottenere altre maggiorazioni previste per la generalità dei lavoratori.
Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo e l’Inps procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale periodo, ivi inclusa la tredicesima mensilità.
Il beneficio è compatibile esclusivamente con il riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, del beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di 5 anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.
3.Termini di presentazione della domanda
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio deve essere presentata presentata con le consuete modalità telematiche alla sede Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione.
Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per l’anno 2017, di 550 milioni di euro per l’anno 2018, di 570 milioni di euro per l’anno 2019 e di 590 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.
Anche in tal caso, sempre al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla riduzione del requisito per l’accesso al pensionamento anticipato devono presentare all’Inps una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio. Sarà cura dell’Istituto attestare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. da a) a d) del D.P.C.M., anche in via prospettica nonché la presenza della relativa copertura finanziaria.
I soggetti interessati che maturano i requisiti richiesti entro il 31.12.2017 devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali istituzionali, entro il 15 luglio 2017 mentre quelli che matureranno i requisiti nel corso degli anni successivi dovranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo dell’anno di riferimento.
Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate per l’anno 2017 in data successiva al 15 luglio 2017 e al 1° marzo di ciascun anno, sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale, all’esito di un ulteriore monitoraggio che sarà effettuato dall’INPS.
Entro il 15 ottobre dell’anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo l’Inps comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.