APE SOCIALE
Lo scorso 16 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che consente ora agli interessati di poter presentare le domande di accesso all’Ape sociale e alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Non è stata ampliata la platea di beneficiari, rimangono esclusi i disoccupati a seguito di scadenza del contratto a termine ed i lavoratori agricoli. Ne riportiamo di seguito, in sintesi, le principali caratteristiche.
1. Destinatari
L’APE SOCIALE richiede la cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
APE SOCIALE |
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2. Documenti da allegare alla domanda
Oltre alla dichiarazione sostitutiva nella quale il richiedente dichiara di avere i requisiti o di maturarli entro il 31 dicembre 2017, è necessario fornire la documentazione che attesti l’appartenenza ad una determinata categoria di beneficiari.
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a) Disoccupati |
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b) Assistenza coniuge o parente di 1° grado |
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c) Invalidi civili > 74% |
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d) Attività gravose svolte con continuità nei 6/7 anni precedenti |
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L’APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa di cui al comma 186 della legge n. 232 del 2016. Pertanto, le domande di Ape sociale saranno accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2017, di 609 milioni di euro per l’anno 2018, di 647 milioni di euro per l’anno 2019, di 462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno 2021, 83 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023.
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei predetti limiti di spesa, gli interessati all’Ape sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territorialmente competente una domanda con la quale l’Inps attesta la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria (c.d. domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio).
Solo i soggetti già in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e che non svolgano attività lavorativa, possono contestualmente alla presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria, presentare domanda di accesso al beneficio.
3. Termini di presentazione della domanda
L’APE sociale è riconosciuta entro i limiti annuali di spesa previsti dalla legge n. 232 del 2016. Pertanto, le domande di Ape sociale saranno accolte entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2017, di 609 milioni di euro per l’anno 2018, di 647 milioni di euro per l’anno 2019, di 462 milioni di euro per l’anno 2020, di 280 milioni di euro per l’anno 2021, 83 milioni di euro per l’anno 2022 e di 8 milioni di euro per l’anno 2023.
Al fine di consentire all’Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei predetti limiti di spesa, gli interessati all’Ape sociale devono, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, presentare alla sede Inps territorialmente competente una domanda con la quale l’Inps attesta la sussistenza, anche in via prospettica, delle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto, nonché la presenza di copertura finanziaria (c.d. domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio).
Solo i soggetti già in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e che non svolgano attività lavorativa, possono contestualmente alla presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria, presentare domanda di accesso al beneficio.
4. Modalità di presentazione della domanda
I soggetti che hanno già maturato i requisiti per l’accesso all’Ape sociale devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio mentre coloro i quali verranno a trovarsi nelle predette condizioni entro il 31.12.2018, devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2018.
L’invio delle domande deve essere effettuato esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali.
Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione. L’Istituto, tuttavia, precisa che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale presentate in date successive a quelle sopra indicate (15 luglio 2017 e 31 marzo 2018), purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse ed all’esito di un ulteriore monitoraggio che sarà effettuato dall’Istituto.
L’Inps, rispettivamente entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno dell’anno 2018, comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape sociale.
5. Cessazione
Il trattamento di Ape sociale cessa in caso di decesso del titolare, non è reversibile ai superstiti e ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.
L’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2017).