FEDERMANAGER – PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 58, 24121 Bergamo 

 

STATUTO SOCIALE

 

SCARICA IL PDF

 

Titolo I – Costituzione e scopi

 

Art. 1 – È costituita con sede in Bergamo, una Associazione Sindacale denominata FEDERMANAGER- PROVINCIA DI BERGAMO (nel seguito chiamata “Associazione”).

L’Associazione aderisce alla FEDERMANAGER-Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (nel seguito chiamata “Federmanager Nazionale”) e, conseguentemente, sia alla C.I.D.A. – Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda che alla FEDERMANAGER – LOMBARDIA, nonché ad altre Organizzazioni, purché perseguano scopi conformi a quelli del presente Statuto ed i loro ordinamenti non lo contrastino.

 

Art. 2 – L’Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia e Organizzazione politica e persegue lo scopo di valorizzare lo status dei dirigenti, dei quadri e delle altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo in tutte le sue componenti e, in collaborazione con la CIDA e la Federmanager Nazionale, si propone di:

  1. rappresentare e tutelare ad ogni livello gli interessi generali della categoria e gli obiettivi sindacali nella stipulazione e aggiornamento dei contratti collettivi di categoria e di settore, anche nei campi della previdenza e assistenza, davanti ai datori di lavoro, agli Organi Parlamentari o di Governo, ad autorità politiche, amministrative e Organizzazioni di qualsiasi tipo, curandone anche gli aspetti applicativi e interpretativi;
  2. coltivare e rafforzare lo spirito di solidarietà e colleganza tra gli associati;
  3. promuovere ogni iniziativa tendente al perfezionamento e arricchimento culturale e alla collaborazione degli appartenenti alla categoria, intendendo di porre le competenze degli stessi al servizio dello sviluppo industriale del Paese;
  4. curare l’assistenza morale e materiale degli associati;
  5. favorire l’utilizzo delle esperienze e delle energie dei dirigenti pensionati nel mondo del lavoro e nella Società;
  6. istituire le Rappresentanze Sindacali dei dirigenti presso le aziende.

 

 

Titolo II – Associati

 

Art. 3 – Possono far parte dell’Associazione in qualità di associati tutti coloro che in Aziende industriali produttrici di beni e/o servizi o in Aziende esercenti attività ausiliarie all’industria, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di dirigente o di quadro ai sensi dell’art. 2095 del C.C.

Per quest’ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo o accordo aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall’art. 1, comma 1, sez. II dell’Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito collettivamente identificati come “quadri apicali”).

Possono iscriversi all’Associazione in qualità di associati anche altre figure di elevata professionalità del lavoro dipendente, parasubordinato e autonomo, attraverso la stipulazione di patti associativi fra la Federmanager Nazionale e le esistenti organizzazioni rappresentative di tali figure.

 

Art. 4 – Non possono far parte dell’Associazione coloro che siano iscritti ad altri Sindacati di lavoratori subordinati che non abbiano stipulato patti associativi con Federmanager Nazionale o che abbiano un rapporto di lavoro non riconducibile alle casistiche indicate al precedente Art. 3 dello Statuto.

Parimenti non possono far parte dell’Associazione coloro che svolgono attività contrarie agli scopi dell’Associazione stessa, o alle decisioni adottate dagli Organi della medesima.

Il Socio che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro apicale può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto all’Associazione stessa sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con qualifica diversa da quanto previsto al precedente Art. 3 dello Statuto.

Non è ammessa l’iscrizione del quadro apicale pensionato qualora lo stesso non fosse precedentemente iscritto all’Associazione, prima del pensionamento e all’atto dello stesso, quando era in servizio.

 

Art. 5 – La partecipazione all’Associazione comporta l’obbligo, per l’iscritto, di osservare le norme del presente Statuto e tutte quelle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, siano adottate dagli Organi dell’Associazione compresi gli Accordi e Contratti Collettivi stipulati dagli organismi qualificati.

 

Art. 6 – Gli associati sono tenuti a pagare una quota di iscrizione e ogni anno un contributo associativo che verrà fissato dal Consiglio Direttivo in armonia con le delibere adottate dal Consiglio Nazionale della Federmanager Nazionale, che prevedono la facoltà di stabilire un contributo associativo annuo in misura ridotta per gli iscritti pensionati ed eventualmente per particolari categorie di associati.

 

Art. 7 – Per l’ammissione a socio, l’interessato deve presentare richiesta scritta all’Associazione, inoltrata anche via mail documentando la sua appartenenza ad uno dei casi previsti dall’Art. 3 mediante la compilazione di apposito modulo valevole quale autocertificazione.

 

Art. 8 – Sulla richiesta di ammissione a Socio di cui all’Art. 3 decide il Presidente dell’Associazione fornendo le motivazioni dell’eventuale diniego, e comunicando al Consiglio Direttivo un quadro riassuntivo trimestrale della dinamica associativa. Contro l’eventuale decisione negativa l’interessato può fare ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo, il quale delibera definitivamente.

 

Art. 9 – L’iscrizione è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui si manifesta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non venga presentato dall’associato formale atto di recesso entro la data del 31 dicembre.

Il recesso non è valido ove non sia comunicato in forma scritta a mezzo lettera raccomandata, oppure tramite mail purché ci sia la prova dell’avvenuta ricezione, oppure con comunicazione consegnata direttamente presso la Sede dell’Associazione; l’associato recedente è comunque tenuto al pagamento dell’intera quota associativa dell’anno in corso.

 

Art. 10 – La qualità di associato viene meno:

  1. per recesso dell’interessato, il che tuttavia non esonera l’associato dagli impegni assunti ai sensi del precedente Art. 9;
  2. per decadenza causata dal venir meno per qualsiasi ragione o causa dei requisiti di cui al precedente Art. 3 o dall’insorgere di una delle condizioni di cui all’Art. 4. In tal caso è fatto obbligo all’associato di darne tempestiva comunicazione ai sensi del precedente Art. 9;
  3. per espulsione a seguito di comportamenti lesivi del prestigio dell’Associazione e/o degli associati o di motivi disciplinari secondo le norme di cui agli Artt. 31 e 32;
  4. per morosità, previa delibera del Consiglio Direttivo.

 

 

Titolo III – Organi della Federmanager – Provincia di Bergamo

 

Art. 11 – Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vicepresidente;
  5. il Tesoriere;
  6. il Segretario;
  7. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  8. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali attribuite ad associati non sono retribuite.

Gli Organi di cui ai sopraindicati punti da b) ad h) compresi dovranno essere composti per almeno il 70% da dirigenti. Le eventuali quote di riserva per i quadri apicali e le relative modalità di accesso sono regolate, unitamente al sistema di pesatura del voto in Assemblea, con separato Regolamento da implementarsi a cura del Consiglio Direttivo entro il primo semestre dell’anno successivo a quello in cui la quota di soci quadri apicali abbia raggiunto una percentuale superiore al 35% sul totale degli iscritti.

 

Capitolo I – L’assemblea

 

Art. 12 – L’Assemblea è costituita da tutti gli associati per i quali non siano in corso i provvedimenti di cui all’Art.10. Sono compiti dell’Assemblea:

  1. orientare la politica generale dell’Associazione e fornire direttive generali a beneficio degli Organi Direttivi;
  2. eleggere il Consiglio Direttivo;
  3. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. eleggere il Collegio dei Probiviri;
  5. approvare il Bilancio e la Relazione del Consiglio Direttivo, vista la Relazione dei Revisori dei Conti;
  6. approvare il Preventivo Economico dell’anno in corso predisposto dal Consiglio Direttivo;
  7. deliberare su eventuali modifiche dello Statuto Sociale;
  8. deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
  9. deliberare sulle proposte del Consiglio Direttivo in merito alla gestione straordinaria del patrimonio sociale;
  10. deliberare lo scioglimento della Associazione ai sensi dell’Art. 30.

 

Art. 13 – L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il primo semestre e può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta, lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti o di un decimo dei Soci.

Sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria e straordinaria, i dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti.

Le modalità di pesatura del voto dei dirigenti e dei quadri apicali sono riportate in apposito Regolamento, fermo restando che questi ultimi non potranno in ogni caso esprimere in Assemblea una percentuale di voto superiore al 30%.

 

Art. 14 – Le assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo lettera diretta ai Soci da spedirsi almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nella lettera verrà indicata la data per la seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

In alternativa l’Assemblea può essere convocata via e-mail spedita all’indirizzo comunicato da ciascun associato con i medesimi tempi e contenuti previsti per la convocazione via lettera. La convocazione può avvenire anche in forma mista (sia via lettera per alcuni che via mail per altri associati) per consentire il raggiungimento di tutti gli associati.

Le Assemblee possono validamente deliberare quando è presente la metà più uno dei soci in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso per le modifiche statutarie, occorre sempre la partecipazione di almeno un sesto dei Soci.

I Soci possono essere rappresentati da altro associato, mediante delega scritta che dovrà essere trasmessa sia alla Associazione sia al Socio delegato. Tale delega potrà essere inviata anche via mail e dovrà avere tutti gli elementi identificativi del socio delegante e del socio delegato, secondo il modello ricevuto unitamente alla convocazione. Ciascun associato può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea solo gli associati che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi entro la data di convocazione.

 

Art. 15 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente nomina un Segretario dell’Assemblea e tra gli associati tre scrutatori nel caso di votazione a scrutinio segreto.

 

Art. 16 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le elezioni alle cariche sociali avverranno a voto segreto, sempre che l’Assemblea non decida diversamente. Le votazioni si effettueranno sotto il controllo di tre scrutatori nominati dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

 

Art. 17 – Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, con apposita delibera che ne stabilisca anche le modalità, i Soci, anziché venire convocati in Assemblea, possono essere chiamati a deliberare mediante Referendum sulle materie di cui all’Art. 12 punti b), c) d), e), f), g), i) ed l).

È consentito lo svolgimento del Referendum attraverso una piattaforma informatica purché venga garantita la segretezza del voto ed il corretto spoglio delle votazioni.

La relativa lettera di convocazione dovrà anche indicare la data di chiusura delle votazioni (non inferiore a 20 giorni dalla data di inizio) e il luogo, anche virtuale, in cui avverrà lo scrutinio delle schede. Le decisioni prese per Referendum avranno valore di deliberazioni assembleari, qualunque ne sia l’oggetto – pertanto anche per le modifiche Statutarie – e qualunque sia il numero dei votanti.  Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti pervenuti nel solo caso di modifiche Statutarie.

Non sono ammesse deleghe in caso di votazione mediante Referendum.

 

Capitolo II : il Consiglio Direttivo

 

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da 11 membri nominati dall’Assemblea tra i Soci ripartiti, al netto dell’eventuale componente di quadri apicali, tra dirigenti in servizio e in pensione nella stessa proporzione degli iscritti al momento della convocazione dell’Assemblea.

Del Consiglio Direttivo potrà far parte un numero massimo di due dirigenti che sono in servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale. Il Consiglio dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.  Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea con una procedura di Referendum, anche su piattaforma digitale, nel rispetto della segretezza del voto e dello scrutinio. Per l’elezione alla carica di Consigliere possono presentarsi candidati i Soci iscritti all’Associazione da almeno 12 mesi prima del termine di presentazione delle candidature ed in regola con il pagamento della quota associativa alla data di presentazione della candidatura. Ciascun associato non può esprimere più di sei preferenze.

Le operazioni elettorali e quelle preliminari necessarie allo svolgimento delle elezioni sono affidate ad un apposito Comitato Elettorale nominato ai sensi del successivo Art.19.

In caso di cessazione di uno o più membri del Consiglio nel corso del triennio, subentrano nell’ordine i primi non eletti nella precedente elezione, rispettando peraltro la proporzione di cui al primo comma del presente articolo ed il limite di Consiglieri appartenenti alla medesima azienda o gruppo aziendale.

Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza del Consiglio si dovrà procedere a nuove elezioni.

Non è eleggibile a cariche sociali, o decade qualora sia stato eletto, colui che ricopre cariche o incarichi in organizzazioni sindacali imprenditoriali o in aziende con funzione di controparte nei riguardi dei dirigenti.

 

Art. 19 – Il Comitato Elettorale, composto di tre membri effettivi ed almeno un supplente è l’unico depositario e responsabile delle incombenze elettorali, e provvede ad emanare tutte le norme di esecuzione che, oltre agli aggiornamenti riguardo alle tecnologie disponibili, dovranno prevedere una scheda elettorale che contenga almeno:

  • le generalità esatte dei candidati;
  • un sintetico curriculum vitae ed un rinvio per la consultazione del curriculum completo;
  • l’indicazione del numero dei mandati già svolti dai candidati in lista.

 

Esso è chiamato a provvedere, anche avvalendosi degli uffici associativi, a tutte le operazioni relative alle elezioni fino alla proclamazione degli eletti con la pubblicazione sul sito dell’Associazione di un estratto del verbale del referendum elettorale.

 

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro 20 giorni dalla sua elezione dal Presidente uscente (o, in assenza, dal Vicepresidente uscente o, in sua assenza, dal Consigliere uscente più anziano di nomina e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità associativa continuativa a Federmanager).

Le convocazioni possono essere inoltrate via e-mail e le riunioni possono essere svolte in videoconferenza, sia in forma totalitaria che in forma mista.

Nella sua prima riunione – presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità associativa continuativa a Federmanager – elegge tra i suoi membri:

  1. il Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. il Segretario;
  4. il Tesoriere.

 

Non potrà venire eletto ad alcuna delle cariche sopraindicate il Consigliere che abbia già rivestito cariche per complessivi 4 (quattro) mandati, anche non consecutivi, purché superiori a 1 anno.

Non potrà venire eletto ad una delle cariche sopra indicate il consigliere che abbia già svolto due mandati consecutivi per la stessa carica.

  

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni bimestre, e tutte le volte che il Presidente ritenga di convocarlo, o che un terzo dei componenti lo richieda. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il membro del Consiglio che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o a più della metà delle riunioni annuali può essere dichiarato, dal Consiglio, decaduto da membro del Consiglio stesso. I Revisori dei Conti possono intervenire alle riunioni del Consiglio ed esprimere le loro opinioni sugli argomenti in discussione senza diritto di voto. Può intervenire, senza diritto di voto, anche il Presidente del Collegio dei Probiviri, o altro componente del Collegio da lui delegato, su propria richiesta.

 

Art. 22 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. tradurre le linee guida dell’Assemblea in programmi di attività ed iniziative specifiche;
  2. promuovere tutte le opportune iniziative nell’interesse degli associati;
  3. verificare e deliberare sui Progetti di Bilancio annuale e sulla Relazione di accompagnamento;
  4. predisporre, nei termini previsti dall’Art. 28, il Preventivo Economico annuale da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
  5. deliberare sulla gestione ordinaria del patrimonio sociale;
  6. deliberare su misura, criteri e modalità per il versamento delle quote di iscrizione e dei contributi associativi;
  7. deliberare sulla proposta di utilizzazione delle eventuali eccedenze economiche della gestione da sottoporre all’Assemblea;
  8. designare, su proposta del Presidente, i membri delle Commissioni consultive e i rappresentanti dell’Associazione presso altri Enti o Uffici;
  9. pronunciarsi sull’ammissione e, fatti salvi i possibili ricorsi al Collegio dei Probiviri, sulla sospensione o l’espulsione dei soci;
  10. stabilire le modalità di riammissione dei Soci morosi o già dimissionari;
  11. nominare il Comitato Elettorale tra gli associati che non ricoprono cariche sociali e che non intendono presentarsi candidati ad alcuna carica elettiva. La nomina avverrà attraverso un percorso di estrazione a sorte tra gli associati disponibili con anzianità di almeno 3 anni;
  12. deliberare su eventuali proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre all’Assemblea;
  13. decidere in merito ai vari servizi dell’Associazione e sulle spese del relativo funzionamento;
  14. stabilire le norme per la movimentazione e l’utilizzo in qualsiasi forma delle disponibilità finanziarie giacenti sui conti bancari della Associazione;
  15. assumere e/o licenziare il personale dipendente;
  16. deliberare su qualsiasi eventuale argomento e iniziativa che riguardi l’attività, la gestione e la vita dell’Associazione.

 

Capitolo III : il Presidente – il Vicepresidente

 

Art. 23 – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, sia nei confronti dei soci che dei terzi e di qualsiasi altro Ente ed Autorità. Egli dà esecuzione ai deliberati dell’Assemblea, e del Consiglio, vigila e sovrintende al funzionamento dell’Associazione, dando disposizione per attuarne le direttive. Nei casi di urgenza può conferire deleghe ed esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione di esso.

Predispone le relazioni da sottoporre all’esame del Consiglio e dei Revisori dei Conti. Egli può nominare Commissioni, chiamando a farne parte anche persone estranee all’Associazione.

In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente o, in sua mancanza, il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità, anche non continuativa, di Consigliere e, in subordine, di iscrizione continuativa a Federmanager.

Il Vicepresidente ha gli stessi poteri del Presidente ma egli può esercitarli solo in caso di impedimento di questi o per delega del Presidente stesso. In caso di impedimento del Presidente superiore ai tre mesi, il Presidente decade dalla carica e il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un nuovo Presidente.

Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, seguita da delibera favorevole dei due terzi dei membri in carica, nei seguenti casi:

  1. mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio o dell’Assemblea;
  2. attività in contrasto con le direttive del Consiglio o dell’Assemblea e con gli scopi dell’Associazione.

 

Contro la revoca è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva, salvo il possibile ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri della parte soccombente.

Il Presidente dovrà mettere il Vicepresidente in grado di assolvere in qualsiasi momento alle sue funzioni vicarie.

 

Capitolo IV : il Tesoriere

 

Art. 24 – Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Predispone il Bilancio e il preventivo economico con relative relazioni e li sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo come previsto dall’Art. 28. Gestisce il Patrimonio dando attuazione a quanto disposto dal Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che ricopre la carica di Tesoriere deve preferibilmente aver maturato esperienza amministrativa e/o contabile e/o finanziaria in aziende private e/o aziende/enti pubblici.

 

Capitolo V : il Collegio dei Revisori dei conti

 

Art. 25 – I Revisori dei Conti hanno le seguenti funzioni:

  • vigilano sull’andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Associazione;
  • eseguono verifiche di cassa e contabilità individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa;
  • esaminano la congruità del Preventivo Economico e l’esattezza e veridicità del Bilancio;
  • riferiscono, con apposite relazioni collegiali, al Consiglio Direttivo e all’Assemblea almeno in sede di approvazione annuale del Bilancio.

 

I componenti del Collegio, in numero di 3, vengono eletti contestualmente e con le stesse modalità del Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili con un massimo di 4 mandati anche non consecutivi.

I candidati alla carica di Revisore dei Conti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF, nella graduatoria risultante dalle votazioni, vengono prima di quelli che non sono iscritti, purché abbiano ricevuto un numero di preferenze pari ad almeno il 20% dei voti validi. I candidati non iscritti in detto Registro devono aver maturato esperienza in un ruolo apicale del settore amministrativo.

Il Revisore iscritto in detto Registro che nelle elezioni ha ricevuto il maggior numero di voti, tra tutti i candidati iscritti nello stesso Registro, è il Presidente del Collegio. In caso di parità di voti è Presidente l’iscritto in tale Registro con maggiore anzianità di iscrizione continuativa a Federmanager. In caso di mancanza di candidature di iscritti nel suddetto Registro, il Presidente è designato con analogo criterio applicato ai Revisori non iscritti in tale Registro.

In caso di cessazione dalla carica di uno dei Revisori, gli subentra il primo dei non eletti. In assenza di candidati Revisori non eletti, il Consiglio Direttivo può cooptare un associato, che rimane in carica fino alla scadenza del triennio.

La seduta di insediamento del Collegio ha luogo contestualmente a quella del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario.

 

Capitolo VI : il Segretario

 

Art. 26 – Il Segretario provvede alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo ed a quelli delle Assemblee dei Soci, nonché a quegli adempimenti che il Presidente e il Consiglio Direttivo possono eventualmente demandargli.

I verbali sono efficaci a partire dal giorno stesso in cui il Consiglio Direttivo ha assunto le proprie deliberazioni, ma devono essere portati in lettura nella successiva riunione del Consiglio Direttivo ai fini dell’approvazione del testo, della sottoscrizione da parte del Presidente e del Segretario e della successiva trascrizione sul libro verbali.

 

Capitolo VII : il Collegio dei Probiviri

 

Art. 27 – Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia riguardo al rispetto dello Statuto sociale e del codice etico dell’Associazione. I Probiviri hanno le seguenti funzioni:

  1. vigilano sull’osservanza dello Statuto dando comunicazione al Consiglio Direttivo delle accertate inosservanze;
  2. attuano le procedure per dirimere le controversie attinenti alla disciplina associativa e sindacale dei singoli iscritti;
  3. emettono il loro lodo in risposta alle impugnative relative alla legittimità statutaria delle delibere assunte dagli organi istituzionali, comprese quelle adottate dal Comitato Elettorale;
  4. decidono in via definitiva ed inappellabile sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari comminate ai sensi dei successivi Artt. 31 e 32.

I ricorsi relativi a qualsiasi controversia devono pervenire al Collegio non oltre 30 giorni dalla cognizione dei fatti oggetto dei ricorsi, pena la decadenza. I componenti del Collegio, in numero di 3, vengono eletti contestualmente e con le stesse modalità del Consiglio Direttivo; i candidati devono avere un’anzianità di iscrizione continuativa a Federmanager di almeno 5 anni. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, nel limite di 4 mandati anche non consecutivi.

Il componente del Collegio che nelle elezioni ha ricevuto il maggior numero di voti è il Presidente. In caso di parità di voti è Presidente quello con maggiore anzianità di iscrizione continuativa a Federmanager. La carica dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

In caso di cessazione di uno dei Probiviri, gli subentra il primo dei non eletti. In assenza di candidati Probiviri non eletti il Consiglio Direttivo può cooptare un associato, che rimane in carica sino alla scadenza del triennio.

La scadenza della carica si verifica automaticamente il giorno di pubblicazione del verbale dello scrutinio delle votazioni redatto dal Comitato Elettorale.

Nel caso in cui un componente del Collegio dei Probiviri intenda candidarsi ad una carica elettiva diversa, deve preventivamente dimettersi dal Collegio.

La seduta di insediamento del Collegio ha luogo contestualmente a quella del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio, o altro componente del Collegio da lui delegato, ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario.

Prima di affrontare un ricorso, al fine di evidenziare eventuali conflitti di interesse, ciascun membro del Collegio deve dichiarare se con una delle parti in causa sussiste parentela fino al secondo grado, oppure esistono interessi economici in comune.

 

 

Titolo IV – Patrimonio e amministrazione

 

Art. 28 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che siano di sua proprietà e dalle disponibilità liquide e finanziarie compresi eventuali investimenti in titoli. Del patrimonio deve essere tenuto un inventario annualmente aggiornato.

Al Tesoriere è affidata la gestione del patrimonio dell’Associazione. Congiuntamente con il Presidente o il Vicepresidente o chi da essi delegato, nei modi e nei limiti stabiliti da apposita delibera del Consiglio Direttivo, che disciplina pure la possibilità di delega, il Tesoriere dispone i pagamenti relativi alle spese e i versamenti relativi agli incassi sui conti correnti dell’Associazione; congiuntamente con il Presidente o il Vicepresidente autorizza gli atti che comportino assunzione di impegni a carattere finanziario o di gestione delle risorse finanziarie dell’Associazione.

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il Preventivo economico e il Bilancio comprensivo dello Stato Patrimoniale vengono approvati dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, salvo la facoltà di poter ricorrere al maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per motivate e comprovate necessità, e quindi sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ai sensi dell’Art. 12 dello Statuto. Nel periodo precedente l’approvazione, da parte dell’Assemblea, del Preventivo economico, le persone delegate sono autorizzate a disporre i pagamenti relativi alle sole spese di gestione corrente.

Il Bilancio e la Relazione dei Revisori dei Conti, nonché il Preventivo Economico devono essere tenuti a disposizione degli associati, presso la Sede, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea indetta per l’approvazione del Bilancio stesso e/o resi disponibili su apposita piattaforma telematica con accesso riservato.

 

Art. 29 – L’Associazione non potrà in alcun modo procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di Legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero, in mancanza, ai fini di pubblica utilità, sulla base delle norme di legge in vigore al momento dello scioglimento.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione, né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è strettamente personale ed intrasmissibile a terzi per qualsivoglia titolo; parimenti la posizione associativa si estingue in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell’Associazione.

 

Art. 30 – L’Associazione, prescindendo da provvedimenti di legge, può essere sciolta per deliberazioni dell’Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. Nell’eventualità che l’Assemblea sia convocata per lo scioglimento dell’Associazione due volte consecutive in prima ed in seconda convocazione a distanza minima di 2 mesi e massima di 4 mesi l’una dall’altra e non sia raggiunto il numero legale dei partecipanti (due terzi degli iscritti) potrà essere convocata una terza Assemblea che sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale.

 

Titolo V – Sanzioni disciplinari

 

Art. 31 – Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli associati sono:

  1. la censura;
  2. la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
  3. la espulsione dall’Associazione.

 

Art. 32 – Il Consiglio Direttivo può applicare la censura all’associato qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto, alle istruzioni e deliberazioni dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea dell’associato da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva delle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocumento al prestigio e agli interessi materiali e morali della Categoria.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione dell’associato per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all’Associazione.

Le suddette delibere sono prese con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Contro tutte le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva e inappellabile.

 

Titolo VI – Norme generali e transitorie

 

Art. 33 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della Federmanager Nazionale e alle norme di Legge in materia.

 

Art. 34 – Questo testo dello Statuto Sociale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello scrutinio dei voti pervenuti nel Referendum di approvazione per tutto quanto applicabile, fatto salvo il prosieguo delle cariche in essere fino alla fine del proprio mandato; parimenti il Collegio dei Probiviri sarà eletto con le modalità stabilite nell’Art. 27 contestualmente al prossimo rinnovo delle Cariche Sociali.

 

 

 

(Testo approvato tramite referendum online. Il Consiglio Direttivo ne ha preso atto nella seduta del 6 ottobre 2022)